INDICE

Rimborsi di diritto

Rimborsi di correntezza

Biglietti in servizio interno italiano

Rimborso totale

Rimborso parziale

Interruzione del viaggio

Viaggio in classe o categoria di treno inferiore

Viaggio di un numero inferiore di persone

Esclusione dal diritto al rimborso

Condizioni particolari

Biglietti per treni Eurostar Italia

Biglietti di abbonamento

Biglietti per comitive

Biglietti chilometrici

Supplemento cuccetta e vagoni letto

Offerta "La staffetta"

Bollettini per il trasporto auto al seguito del viaggiatore

Biglietti per il trasporto di bici al seguito del viaggiatore

Biglietti per il trasporto degli animali

Biglietti in servizio cumulativo italiano

Biglietti particolari rivolti alla clientela estera

Italy Flexi Railcard (IFR)

Biglietti Eurostar Italia Upgrading

Biglietti in servizio internazionale

Biglietti emessi in Italia

Biglietti emessi all’estero

Biglietti per gruppi

Supplemento per treni internazionali Eurocity

Biglietti Eurodomino

Biglietti Interrail

Railplus

Condizioni particolari

Biglietti della gamma Eurail Passes ed Eurailticket

Biglietti RIT e BIJ

Supplemento cuccetta

Supplemento vagoni letto

Supplemento vagoni letto emessi in base alla Tariffa Internazionale Viaggiatori Italia –CSI (ex Russia)

Bollettini per il trasporto auto al seguito del Viaggiatore

Biglietti per il trasporto di bici al seguito del Viaggiatore

Biglietti Artesia

Biglietti Cisalpino AG

Biglietti a prezzo globale e biglietti con posti a sedere del treno Salvador Dalì

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIMBORSI (aggiornato all’1.3.2002)

 

1. GENERALITA’

1.1 RIMBORSI DI DIRITTO

I rimborsi di diritto sono quelli espressamente previsti dalle norme e, salvo diversa disposizione, sono effettuati a vista.

Le circostanze che danno origine al rimborso di diritto devono essere fatte attestare sul titolo di viaggio dal personale delle biglietterie o, per i casi ammessi, dal personale in servizio sui treni che ne è a conoscenza.

 

Da chi può essere presentata la domanda di rimborso:

    1. possessore del biglietto non nominativo;
    2. intestatario del biglietto nominativo o da considerare tale per gli elementi in esso contenuti;
    3. organizzatore del viaggio, capo comitiva o singolo componente della comitiva in caso di rimborso parziale;
    4. altre persone purché delegate dagli aventi diritto.

A chi può essere presentata la domanda di rimborso:

    1. a qualsiasi biglietteria abilitata;
    2. all’agenzia emittente, per i casi di rinuncia al viaggio per esigenze del cliente;
    3. a qualsiasi biglietteria abilitata nel caso di rimborso di biglietto riportante l’attestazione di totale o parziale inutilizzazione entro un anno dal giorno di scadenza del biglietto, se in servizio interno, entro sei mesi, se in servizio internazionale;
    4. alla biglietteria abilitata della stazione dove si è verificata l’interruzione del viaggio;
    5. alla biglietteria abilitata della stazione di partenza per la richiesta di rimborso avanzata entro 30’ dalla convalida;
    6. agli Uffici preposti delle Aree Commerciali per i biglietti di media e lunga percorrenza;
    7. alle Direzioni Regionali del Trasporto Regionale per i biglietti del trasporto regionale;
    8. a Trenitalia - Divisione Passeggeri Amministrazione, Budget e Controllo-Amministrazione e Bilancio – Contabilità Internazionale - Via Lavagnini, 58 50129 FIRENZE per i biglietti del servizio internazionale e del servizio cumulativo;
    9. a Trenitalia - Divisione Passeggeri - Sistemi e Tecnologie - Via di Villa Spada, 72 - 00138 ROMA per i biglietti venduti via Internet.

Come va presentata la domanda di rimborso:

    1. in forma orale - se il biglietto da rimborsare e le circostanze non richiedono altra forma;
    2. in forma scritta - (carta libera o mod. Ci 255 - Ci255E) se la competenza del rimborso è degli Uffici della Divisione Passeggeri o della Divisione Trasporto Regionale o se trattasi di biglietti internazionali.

In entrambi i casi vanno presentati i titoli di viaggio originali e ogni altro documento che comprovi il diritto al rimborso e deve essere esibito il documento di identificazione personale.

Quando va presentata la domanda rimborso:

    1. entro il periodo di utilizzazione del biglietto e, comunque, prima della convalida, se prevista;
    2. entro 30’ dalla convalida purché la richiesta di rimborso dei biglietti convalidati sia presentata presso la biglietteria abilitata della stazione di partenza;
    3. entro la validità del biglietto o il periodo espressamente indicato a seconda della tipologia di servizio cui fa riferimento il biglietto stesso, rispettivamente per i biglietti a data predeterminata e per i biglietti con assegnazione contestuale del posto;
    4. entro un anno (o sei mesi se trattasi di biglietti del servizio internazionale) dalla scadenza, se sul biglietto sia stata fatta annotare la mancata utilizzazione dello stesso entro il periodo su indicato.

Come viene effettuato il pagamento dei rimborsi:

  1. direttamente dalla biglietteria o dall’agenzia emittente, previo rilevamento degli estremi del documento di identificazione personale:
  2. con pagamento in contanti;
  3. con emissione di bonus.
  4. dagli Uffici competenti:
  5. a mezzo assegno circolare;
  6. accredito in conto corrente bancario;
  7. versamento in c/c postale;
  8. riaccredito su carta di credito (per i biglietti acquistati on-line).

Nel caso in cui il viaggiatore abbia la necessità di trattenere per qualsiasi motivo il biglietto di cui chiede il rimborso, viene rilasciata, in sostituzione, una copia autentica del recto e del verso del titolo di trasporto su cui deve essere apposta l’annotazione "rimborsato totalmente" o "rimborsato da ... a..." con timbro della biglietteria abilitata o dell’agenzia emittente e firma dell’addetto che ha eseguito l’operazione.

 

Attestazioni

Le circostanze di fatto da cui può derivare il diritto al rimborso devono essere accertate ed attestate sui biglietti di viaggio dal personale ferroviario che, per l’attività svolta, è a conoscenza del fatto che ha originato la richiesta del viaggiatore.

Le attestazioni devono essere rilasciate sul biglietto in modo evidente, con scrittura chiara e leggibile, devono essere completate dalla firma dell’impiegato che le rilascia, con la data e l’ora di presentazione, nonché con il timbro della stazione presso cui l’attestazione viene richiesta. Quando l’attestazione, nei casi ammessi, è rilasciata in treno, a convalida della stessa, il Personale di Bordo deve indicare il numero del treno (il Capotreno apporrà il timbro del treno) e la data, se non sono già presenti, il profilo professionale e l’impianto di appartenenza, nonché praticare una punzonatura al centro del lato superiore del biglietto.

 

Le dizioni ammesse per le attestazioni, ai fini del rimborso sono le seguenti:

  1. "non utilizzato";
  2. "non utilizzato da..... a.......";
  3. "forato per errore";
  4. "distaccato per errore, ancora valevole"
  5. "utilizzata la classe inferiore da....a..... perché.....".
  6. "visto viaggiare n….passeggeri, anziché …";
  7. "visto viaggiare con treno … effettuato con materiale … (ordinario o IC)".

 

1.2 RIMBORSI DI CORRENTEZZA

Qualora non ricorrano gli estremi per dar corso al rimborso di diritto del biglietto, a seguito di reclamo del viaggiatore, possono essere accordati a discrezione di Trenitalia rimborsi in via di correntezza commerciale quando valutazioni di merito e di opportunità commerciale prevalgano su esigenze prettamente formali.

Il reclamo:

    1. deve essere presentato dall’avente diritto;
    2. deve essere redatto in forma scritta, compilando uno specifico modulo Ci 255 o Ci 255 E (secondo che si tratti di viaggiatori residenti in Italia o all’estero) oppure su carta libera purché contenga tutti gli elementi per la definizione della domanda stessa (in particolare le generalità del richiedente e la specificazione della modalità di pagamento);
    3. deve avere in allegato l’originale dei titoli di viaggio (anche se più di uno), ogni altro documento attinente al viaggio che sia a sostegno della domanda e fotocopia del documento di identificazione;
    4. deve essere presentato prima che sia decorso un anno dalla scadenza di validità dei biglietti per il servizio interno e per il servizio cumulativo italiano e sei mesi per il servizio internazionale;
    5. può essere presentato presso qualsiasi biglietteria Trenitalia abilitata, agli Uffici territoriali preposti o agli Uffici Rapporti Esterni delle due Divisioni.

La biglietteria abilitata provvederà ad inviare il reclamo debitamente istruito entro il giorno successivo a quello di ricevimento agli Uffici competenti.

Gli Uffici competenti, avuto riguardo alle circostanze e agli elementi forniti dal viaggiatore, se valutano che il cliente non ha effettivamente utilizzato in tutto o in parte il biglietto, accolgono la richiesta di rimborso anche se è stata avanzata dopo la scadenza di validità del biglietto o non sono state osservate tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente.

 

2. BIGLIETTI IN SERVIZIO INTERNO ITALIANO

 

2.1 RIMBORSO TOTALE

Il viaggiatore, salvo quanto diversamente disposto dalle singole tariffe, ha diritto al rimborso del biglietto totalmente inutilizzato nei seguenti casi:

A. Mancata effettuazione del viaggio per fatto imputabile a Trenitalia o per ordine dell’Autorità Pubblica

Il rimborso del biglietto viene effettuato per intero, anche se è stato già convalidato, quando:

    1. il treno è soppresso o la partenza è ritardata di almeno un’ora;
    2. l’Autorità Pubblica vieti il viaggio;
    3. non vi sia posto disponibile nella classe per la quale il biglietto è valido;
    4. vi sia una ritardata consegna del biglietto acquistato via Internet.

Nei primi tre casi è comunque necessario, a pena di decadenza, che la mancata utilizzazione sia fatta constatare al personale ferroviario al momento del verificarsi della circostanza che ha impedito il viaggio.

I biglietti acquistati on-line, riportanti l’indicazione "Internet" e non utilizzati per una delle cause di cui al presente punto, sono rimborsabili soltanto mediante riaccredito sulla carta di credito utilizzata per l’acquisto.Nel caso di ritardata consegna del biglietto acquistato via Internet il viaggiatore ha diritto di richiedere il rimborso integrale dell’importo pagato avanzando richiesta a TRENITALIA - Divisione Passeggeri - Sistemi e Tecnologie - Via di Villa Spada, 72 - 00138 Roma, allegando l’eventuale biglietto in suo possesso. Per stabilire l’effettivo ritardo nella consegna dei titoli di viaggio fanno fede l’orario ed il giorno riportati sulla ricevuta di ritorno della raccomandata con la quale sono stati recapitati i biglietti.

La domanda deve essere inoltrata a TRENITALIA - Divisione Passeggeri - Sistemi e Tecnologie - Via di Villa Spada, 72 - 00138 Roma o presentata presso qualsiasi biglietteria che provvede ad inoltrarla entro il giorno successivo a quello di presentazione.

B. Mancata effettuazione del viaggio per rinuncia da parte del viaggiatore

B.1. Rimborso

Il rimborso del biglietto deve essere richiesto entro il periodo di utilizzazione e comunque prima della convalida del biglietto quando è prevista tale formalità. E’ consentito tuttavia il rimborso del biglietto convalidato a condizione che la richiesta del rimborso o dell’annotazione di non utilizzazione venga avanzata alla biglietteria della stazione di partenza entro 30’ dalla convalida.

Nel caso di biglietti a data predeterminata o di biglietti con assegnazione contestuale del posto, il rimborso deve essere richiesto rispettivamente entro i limiti di validità o entro il periodo previsto per la tipologia del servizio cui fa riferimento il biglietto stesso.

All’importo da rimborsare viene applicata una trattenuta pari al 20% (arrotondata ai 5 centesimi di euro superiori).

Trattenute diverse sono previste per determinati tipi di biglietti o determinate tariffe o, in relazione al momento della richiesta rispetto alla partenza del treno, nei casi di assegnazione contemporanea del posto.

Non si dà corso ad alcun rimborso quando la somma da corrispondere è pari o inferiore a € 8.00 per viaggiatore.

Nel caso di rimborso totale e contemporaneo di tutti i biglietti rilasciati per la medesima soluzione di viaggio la trattenuta del 20% deve essere calcolata sull’importo totale dei biglietti. Non si dà corso ad alcun rimborso quando la somma complessiva da corrispondere è pari o inferiore a € 8,00 per viaggiatore.

I biglietti acquistati on-line, riportanti l’indicazione "Internet" e non utilizzati per rinuncia al viaggio da parte del viaggiatore, sono rimborsabili soltanto mediante riaccredito sulla carta di credito utilizzata per l’acquisto. La domanda può essere inoltrata a TRENITALIA - Divisione Passeggeri - Sistemi e Tecnologie - Via di Villa Spada, 72 - 00138 Roma o presentata presso qualsiasi biglietteria che provvederà all’inoltro della richiesta entro il giorno successivo a quello di presentazione.

 

B.2. Bonus alternativo al rimborso

Nel caso di mancata effettuazione del viaggio per rinuncia per proprie esigenze il viaggiatore, in alternativa al rimborso del biglietto con applicazione della trattenuta, può optare per l’emissione di un bonus di importo pari a quello del biglietto restituito.

Il bonus è valido per l’acquisto, entro le ore 24 del giorno antecedente quello corrispondente del sesto mese successivo alla data di emissione, di altri titoli viaggio Trenitalia senza dare diritto al resto. I biglietti acquistati con il bonus non sono rimborsabili.

Non si dà corso all’emissione del bonus quando la somma da corrispondere è pari o inferiore a € 8,00 per viaggiatore.

Si riporta il fac-simile del bonus emesso per rimborso del biglietto.

BONUS

Impianto

Data di emissione

Signor: Nome e Cognome Titolo: Numero

Via/P.za: Indirizzo Emesso il: 29/01/02

Estremi Doc.: n……. Da: Impianto

Motivo: Rinuncia al viaggio Importo sogg. rimb. xxx100

Note: valido per l’acquisto di altro Importo trattenute xxxxxx

biglietto entro il 28/07/02

Importo € 100,00

 

L’importo soggetto al rimborso corrisponde all’importo del biglietto/i da rimborsare; quello delle trattenute è uguale a zero. L’importo del bonus corrisponde a quello soggetto a rimborso.

L’emissione del bonus, in alternativa al rimborso, può essere esclusa per determinate tipologie di biglietti o per determinate tariffe o, nel caso di biglietti con assegnazione contestuale del posto, in relazione al momento della richiesta rispetto alla partenza del treno.

 

2.2 RIMBORSO PARZIALE

2.2.1. INTERRUZIONE DEL VIAGGIO

A. Mancata effettuazione del viaggio per fatto imputabile a Trenitalia o per ordine dell’Autorità Pubblica

Il rimborso del biglietto parzialmente utilizzato, pari alla della differenza tra l’importo totale del biglietto e quanto dovuto per la tratta utilizzata, viene effettuato per intero quando la mancata prosecuzione del viaggio sia dovuta:

    1. a mancata coincidenza dipendente da ritardo o soppressione di treno o interruzione di servizio, se il viaggiatore non intende servirsi degli altri mezzi che Trenitalia pone a sua disposizione;
    2. ad ordine dell’Autorità Pubblica .

Il viaggiatore dovrà, a pena di decadenza, far constatare al personale ferroviario la mancata prosecuzione del viaggio all’atto dell’interruzione.

B. Mancata effettuazione del viaggio per rinuncia da parte del viaggiatore

B.1. Rimborso

Il rimborso della differenza tra l’importo totale del biglietto e quanto dovuto per la tratta utilizzata, viene effettuato con la trattenuta del 20%. Trattenute diverse sono previste per determinati tipi di biglietti o determinate tariffe oppure, a seconda del momento della richiesta rispetto alla partenza del treno, nei casi di assegnazione contemporanea del posto.

Non si dà corso ad alcun rimborso quando la somma da corrispondere è pari o inferiore a € 8,00 per viaggiatore.

Qualora per soddisfare la soluzione di viaggio siano stati emessi biglietti per treni di qualità e treni ordinari, è consentito il rimborso dei soli biglietti per treni IC, ICN o ES*, con le trattenute previste, a condizione che vengano esibiti tutti i biglietti (anche quelli già utilizzati) e che i biglietti emessi ai prezzi particolari (integrati) siano regolarizzati al prezzo ordinario spettante.

Nel caso in cui il viaggio comporti l’emissione di più biglietti e questi siano stati convalidati contemporaneamente presso la stazione iniziale del viaggio, può essere richiesto il rimborso di uno o più biglietti convalidati e non ancora utilizzati a condizione che la mancata prosecuzione sia fatta constatare a Trenitalia all’atto dell’interruzione e che vengano consegnati tutti i biglietti rilasciati per l’effettuazione dell’intero viaggio.

B.2. Bonus alternativo al rimborso

In caso di interruzione del viaggio non è consentito il rilascio del bonus alternativo al rimborso.

2.2.2 VIAGGIO IN CLASSE O CATEGORIA DI TRENO INFERIORE

Se l’utilizzazione della classe o categoria di treno inferiore è imputabile a Trenitalia (mancanza di posti disponibili in prima classe, composizione per esigenze di servizio non prevedibili con carrozze di sola seconda classe, composizione treno con altro materiale) il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale della differenza di prezzo tra le classi o categorie di treno.

Il possessore di un biglietto di prima classe può viaggiare in seconda classe ma non ha diritto ad alcun rimborso. Parimenti il possessore di biglietto per treno ES*, IC o ICN può accedere a treni di categoria inferiore ma non ha diritto ad alcun rimborso.

 2.2.3 VIAGGIO DI UN NUMERO INFERIORE DI PERSONE

Il viaggiatore ha diritto a richiedere il rimborso del biglietto utilizzato da un numero di persone inferiore a quelle riportate sul biglietto, ma dovrà, a pena di decadenza, far constatare al personale ferroviario la mancata effettuazione del viaggio. L’attestazione riportata sul biglietto dal personale di bordo, per dar titolo al rimborso parziale, deve essere accompagnata dalla punzonatura apposta al centro del lato superiore del biglietto stesso.

La possibilità di rimborso per utilizzazione da parte di un numero inferiore di viaggiatori non è prevista per i viaggi delle comitive che utilizzano treni che prevedono l’obbligo della prenotazione del posto per i gruppi.

Il rilascio del bonus alternativo al rimborso non è ammesso.

2.3 ESCLUSIONE DAL DIRITTO AL RIMBORSO

Sono esclusi dal diritto al rimborso:

  1. i biglietti di abbonamento ordinario mensile, i biglietti di abbonamento alle tariffe regionali del gruppo 40, i biglietti di abbonamento alle tariffe integrate del gruppo 41, i biglietti di abbonamento e le Carte di ammissione ai treni IC diurni/EC, sia bidirezionali che unidirezionali, dopo l’inizio di validità per mancato utilizzo dipendente da fatto del viaggiatore, nonchè per interruzione di linea di durata inferiore a 10 giorni;
  2. i biglietti di abbonamento ordinario annuale o regionale annuale per interruzione di linea di durata inferiore a 10 giorni;
  3. i diritti di ammissione facenti parte di un Carnet di Diritti di Ammissione per i possessori di CLC ed altri titoli gratuiti;
  4. i ticket per abbonati;
  5. la Carta Club Eurostar, la Carta d’Argento, la Carta Verde, la Carta Blu e la Carta Amico Treno;
  6. i biglietti di corsa semplice e i carnet di biglietti a prezzo globale per i viaggi da e per Fiumicino Aeroporto della tariffa 1 ter;
  7. la tassa di prenotazione del posto a sedere, salvo il caso di mancata riservazione o utilizzazione per fatto imputabile a Trenitalia;
  8. i diritti speciali e le tasse accessorie previsti dall’Allegato 1 delle C.T., salvo i casi esplicitamente previsti (es. tassa di disinfestazione per il trasporto degli animali sui VL);
  9. i biglietti smarriti, distrutti o rubati, salvo i casi espressamente previsti;
  10. i biglietti emessi in base a particolari offerte.

 

2.4. CONDIZIONI PARTICOLARI

Il rimborso di diritto per totale o parziale inutilizzazione è ammesso a vista per ogni specie di biglietto con esclusione di:

  1. biglietti per comitive quando il trasporto comporti l’effettuazione di treni o carrozze charterizzate (di competenza del Turismo Religioso e Charter della Divisione Passeggeri) o di treni a vapore (di competenza della Divisione Trasporto Regionale);
  2. biglietti venduti via Internet di competenza di Sistemi e Tecnologie della Divisione Passeggeri.

 

 

2.4.1. BIGLIETTI PER TRENI EUROSTAR ITALIA

 

A. Mancata effettuazione del viaggio per fatto imputabile a Trenitalia o per ordine dell’Autorità Pubblica

Il rimborso viene effettuato per intero in caso di totale o parziale inutilizzazione per una delle cause imputabili a Trenitalia riportate ai precedenti punti 2.1 e 2.2 o per ordine dell’Autorità Pubblica.

 

B. Mancata effettuazione del viaggio per rinuncia da parte del viaggiatore

B.1. Rimborso

Il rimborso del biglietto per treno Eurostar Italia per rinuncia al viaggio da parte del viaggiatore viene effettuato:

  1. con una trattenuta del 20% sull’importo del biglietto se la richiesta è effettuata fino all’orario di partenza riportato sul titolo di viaggio.
  2. con una trattenuta del 50% sull’importo del biglietto se la richiesta è presentata dopo l’orario di partenza del treno prenotato e fino alle 24 ore successive.
  3. nessun rimborso spetta trascorso il termine sopra indicato.

In caso di parziale utilizzazione è possibile richiedere il rimborso della parte di biglietto non utilizzata presso la stazione in cui si interrompe il viaggio facendo constatare la mancata prosecuzione. In questo caso viene applicata la trattenuta del 50% sull’importo del biglietto per la parte non utilizzata.

In ogni caso non si dà luogo al rimborso se la somma da corrispondere è pari o inferiore a € 8,00 a viaggiatore.

Nel caso di richiesta di rimborso da parte del viaggiatore che intendeva effettuare il suo viaggio occupando un posto nel salottino dei treni con materiale ETR 500 quanto previsto al presente punto deve essere applicato sull’importo complessivo del prezzo del biglietto e del sovrapprezzo di 10,00 euro.

B.2. Bonus alternativo al rimborso

Nel caso di mancata effettuazione del viaggio per rinuncia per proprie esigenze il viaggiatore, in alternativa al rimborso del biglietto con applicazione della trattenuta, può optare per l’emissione di un bonus di importo pari a quello del biglietto restituito se la richiesta è presentata fino all’orario di partenza riportato sul titolo di viaggio.

Nel caso di rinuncia al viaggio nel salottino dei treni con materiale ETR 500 il bonus è pari all’importo complessivo del prezzo del biglietto e del sovrapprezzo di 10,00 euro.

Il bonus è valido per l’acquisto, entro le ore 24 del giorno antecedente quello corrispondente del sesto mese successivo alla data di emissione, di altri titoli viaggio Trenitalia senza dare diritto al resto. I biglietti acquistati con il bonus non sono rimborsabili.

Non si dà corso all’emissione del bonus quando la somma da corrispondere è pari o inferiore a € 8,00 per viaggiatore e nel caso di parziale utilizzazione del biglietto.

 

2.4.2. BIGLIETTI DI ABBONAMENTO

A. Abbonamenti settimanali e mensili

I biglietti di abbonamento ordinario mensile, i biglietti di abbonamento alle tariffe regionali del gruppo 40, i biglietti di abbonamento e le carte di ammissione per treni IC diurni/EC, sia bidirezionali che unidirezionali, non sono rimborsabili dopo l’inizio di validità per fatto dipendente dal viaggiatore.

Nessun rimborso spetta all’abbonato per non aver viaggiato o per aver viaggiato in classe inferiore per indisponibilità di posti o per altro analogo motivo né per interruzione di linea di durata inferiore a dieci giorni.

Nel caso di interruzione di linea di durata superiore a tale termine, a seguito di specifica autorizzazione degli Uffici della Divisione Trasporto Regionale e della Divisione Passeggeri competenti per territorio, sarà effettuato a vista da qualsiasi biglietteria o dalle agenzie emittenti, dietro riconsegna del biglietto durante il periodo di interruzione, il rimborso di tanti trentesimi dell’importo pagato quanti sono i giorni interi di validità residua del biglietto al momento della riconsegna stessa.

B. Abbonamento annuale

L’abbonamento annuale sia ordinario sia regionale può essere rimborsato per totale inutilizzazione per fatto proprio del viaggiatore, previa applicazione di una trattenuta del 5%.

In caso di utilizzazione del biglietto per un periodo limitato della sua validità complessiva si fa luogo al rimborso a vista, della differenza tra il prezzo pagato ed il prezzo che avrebbe dovuto pagare per uno o più abbonamenti mensili alla tariffa 21/A o alla corrispondente tariffa 40 per il periodo di avvenuta utilizzazione considerando le frazioni di mese come mese intero. Sull’importo da corrispondere viene operata la deduzione del 5%.

Non è ammesso il rilascio del bonus alternativo al rimborso.

Il biglietto di abbonamento annuale non è rimborsabile nel caso di interruzione di linea di durata inferiore a 10 giorni. Nel caso invece di interruzione di durata superiore, dietro riconsegna dell’abbonamento nel periodo di interruzione, si procede al rimborso integrale di tanti dodicesimi dell’importo pagato quanti sono i mesi interi non utilizzati. Per la determinazione dei singoli periodi di validità mensile si fa riferimento alla data di inizio della validità dell’abbonamento.

C. Abbonamento venduto via Internet

Per gli abbonamenti venduti via Internet valgono le regole che disciplinano il diritto di recesso per i prodotti acquistati con il sistema del commercio elettronico. Le istanze per esercitare tale diritto devono essere inoltrate entro 10 giorni lavorativi dall’acquisto alla Direzione Regionale/Provinciale del Trasporto Regionale di Trenitalia che ha emesso l’abbonamento.

D. Altri abbonamenti.

Per gli abbonamenti integrati rilasciati alle tariffe del gruppo 41 e gli abbonamenti rilasciati alle tariffe del gruppo 14, nonché alla tariffa 1/Ter, valgono le norme previste dalle singole tariffe.

 

2.4.3 BIGLIETTI PER COMITIVE

A. Mancata effettuazione del viaggio per fatto imputabile a Trenitalia o per ordine dell’Autorità Pubblica

Il rimborso viene effettuato per intero in caso di totale o parziale inutilizzazione per una delle cause imputabili a Trenitalia riportate ai precedenti punti 2.1 e 2.2 o per ordine dell’Autorità Pubblica.

 

B. Mancata effettuazione del viaggio per rinuncia da parte della comitiva

B.1. Rimborso

Il rimborso totale o parziale dei biglietti per comitive è ammesso con la trattenuta del 20% (non si dà luogo al rimborso se la somma da corrispondere è pari o inferiore a € 8,00 a viaggiatore) purché la richiesta sia presentata fino a 15 giorni prima della partenza del treno. Decorso tale termine non spetta alcun rimborso.

Per i viaggi da effettuarsi con treni del Trasporto Regionale il rimborso è ammesso entro la validità del biglietto.

La possibilità di rimborso per utilizzazione da parte di un numero inferiore di viaggiatori non è prevista per i viaggi delle comitive che utilizzano treni che prevedono l’obbligo della prenotazione del posto per i gruppi.

Se le circostanze che danno diritto al rimborso non si verificano per tutti i componenti la comitiva, Trenitalia non è comunque tenuta ad effettuare il rimborso.

B.2. Bonus alternativo al rimborso

Nel caso di mancata effettuazione del viaggio per rinuncia per proprie esigenze, la comitiva, in alternativa al rimborso del biglietto con applicazione della trattenuta, può optare per l’emissione di un bonus di importo pari a quello del biglietto restituito.

Il bonus è valido per l’acquisto, entro le ore 24 del giorno antecedente quello corrispondente del sesto mese successivo alla data di emissione, di altri titoli viaggio Trenitalia, senza dare diritto al resto. I biglietti acquistati con il bonus non sono rimborsabili.

Non si dà corso all’emissione del bonus quando la somma da corrispondere è pari o inferiore a € 8,00 per viaggiatore e nel caso di parziale utilizzazione del biglietto.

 

2.4.4.BIGLIETTI CHILOMETRICI

B.1. Rimborso

I biglietti chilometrici, totalmente o parzialmente inutilizzati, sono rimborsabili a condizione che la richiesta venga fatta entro due mesi dalla data di emissione.

Nel caso di biglietti chilometrici parzialmente utilizzati i viaggi effettuati sono regolarizzati a tariffa ordinaria.

In entrambi i casi la trattenuta sulla somma da rimborsare è del 20% e non si dà luogo al rimborso se la somma da corrispondere è inferiore o pari a € 8,00 a viaggiatore.

B.2. Bonus alternativo al rimborso

Il rilascio del bonus alternativo al rimborso non è ammesso.

 

2.4.5. SUPPLEMENTO CUCCETTA E VAGONI LETTO

A. Mancata effettuazione del viaggio per fatto imputabile a Trenitalia o per ordine dell’Autorità Pubblica

Il rimborso viene effettuato per intero se il posto cuccetta o VL non è stato utilizzato per:

  1. ritardo del treno coincidente in arrivo;
  2. ritardo di almeno un’ora sulla partenza del treno indicato sul supplemento;
  3. soppressione della carrozza cuccette/letti;
  4. assegnazione di posto cuccetta o VL diverso da quello indicato sul supplemento;
  5. mancanza di effetti letterecci;
  6. interruzione del traffico per esigenze di servizio;
  7. ordine dell’Autorità pubblica.

B. Mancata effettuazione del viaggio per rinuncia da parte del viaggiatore

B.1. Rimborso

Il rimborso viene effettuato:

    1. con una trattenuta del 20%, quando il rimborso viene richiesto entro le ore 24 del giorno precedente la partenza del treno prenotato dalla stazione da cui il supplemento è valido;
    2. con una trattenuta del 50%, quando la richiesta venga effettuata dopo tali termini e fino alla partenza del treno;
    3. nessun rimborso è ammesso dopo la partenza del treno.

Nel caso di richiesta di rimborso del supplemento cuccetta o vagone letto presentato unitamene a quella del titolo di viaggio, l’importo complessivo non è rimborsabile se la somma da corrispondere risulta pari o inferiore a € 8,00 a viaggiatore.

B.2. Bonus alternativo al rimborso

Il rilascio del bonus alternativo al rimborso non è ammesso.

2.4.6. OFFERTA " LA STAFFETTA"

A. Mancata effettuazione del viaggio per fatto imputabile a Trenitalia o per ordine dell’Autorità Pubblica

Il rimborso viene effettuato per intero in caso di totale o parziale inutilizzazione per una delle cause imputabili a Trenitalia riportate ai precedenti punti 2.1 e 2.2 o per ordine dell’Autorità Pubblica.

B. Mancata effettuazione del viaggio per rinuncia da parte del viaggiatore

B.1. Rimborso

Il rimborso per totale inutilizzazione è ammesso prima dell’inizio di validità. Il rimborso viene effettuato con una trattenuta del 20%.

Non si dà luogo al rimborso se la somma da corrispondere risulta pari o inferiore a € 8,00 a viaggiatore.

Non è ammesso il rimborso parziale del biglietto.

B.2. Bonus alternativo al rimborso

Nel caso di mancata effettuazione del viaggio per rinuncia per proprie esigenze, il viaggiatore, in alternativa al rimborso del biglietto con applicazione della trattenuta, può optare per l’emissione di un bonus di importo pari a quello del biglietto restituito.

Il bonus è valido per l’acquisto, entro le ore 24 del giorno antecedente quello corrispondente del sesto mese successivo alla data di emissione, di altri titoli viaggio Trenitalia, senza dare diritto al resto. I biglietti acquistati con il bonus non sono rimborsabili.

Non si dà corso all’emissione del bonus quando la somma da corrispondere è pari o inferiore a € 8,00 per viaggiatore e nel caso di parziale utilizzazione del biglietto.

 

2.4.7. BOLLETTINI PER IL TRASPORTO DI AUTO AL SEGUITO DEL VIAGGIATORE (T.A.A.)

A. Mancata effettuazione del viaggio per fatto imputabile a Trenitalia o per ordine dell’Autorità Pubblica

Il rimborso viene effettuato per intero in caso di totale o parziale inutilizzazione per una delle cause imputabili a Trenitalia riportate ai precedenti punti 2.1 e 2.2 o per ordine dell’Autorità Pubblica.

 

B. Mancata effettuazione del viaggio per rinuncia da parte del viaggiatore

B.1. Rimborso

Il bollettino auto al seguito viene rimborsato:

  1. con una trattenuta del 20% quando il rimborso viene richiesto entro le ore 24 del 5° giorno precedente la partenza del treno;
  2. con una trattenuta del 50% quando la richiesta è avanzata oltre tale termine e fino all’orario di partenza del treno o quando il veicolo non viene consegnato in tempo utile per il carico, ma vengano fatte apporre le dovute attestazioni prima della partenza del treno.

Nel caso di inutilizzazione parziale del bollettino per disdetta di parte del viaggio, viene rimborsata la differenza di prezzo tra quanto pagato e quanto dovuto per la parte di percorso confermata, con applicazione delle trattenute del 20% e del 50% a seconda di quando viene presentata la disdetta.

Nel caso in cui tra la data di effettuazione della prenotazione relativa al primo percorso e la data di effettuazione dei viaggi dei percorsi successivi intercorra un periodo di tempo superiore a due mesi la disdetta da parte del viaggiatore della prenotazione del primo percorso comporta la disdetta automatica dei percorsi successivi.

I biglietti di viaggio in appoggio al trasporto dell’auto al seguito sono rimborsabili solo in caso di contemporanea rinuncia anche della spedizione dell’autovettura.

Le richieste di rimborso, con le dovute attestazioni, possono essere avanzate entro il termine di un anno dal giorno del viaggio prenotato.

B.2. Bonus alternativo al rimborso

Il rilascio del bonus alternativo al rimborso non è ammesso.

 

C. Rimborso di biglietti smarriti, distrutti o rubati

In caso di biglietti smarriti, distrutti o rubati il viaggiatore può avanzare apposita domanda al competente Ufficio territoriale della Divisione Passeggeri per ottenere il duplicato del biglietto stesso oppure il rimborso delle somme pagate.

A tale domanda deve essere allegata tutta la documentazione probatoria (denuncia all’Autorità di polizia ed eventuale altra documentazione aggiuntiva).

Trattandosi di biglietti nominativi, contenenti l’indicazione del tipo e del numero di targa dell’autovettura, se esiste la possibilità di un riscontro immediato con i biglietti emessi, Trenitalia - Divisione Passeggeri - Marketing fax 06/44105255, può autorizzare il rilascio di un duplicato del biglietto originario senza prezzo.

Quando il riscontro immediato non è possibile o risulta intempestivo, il viaggiatore deve essere invitato a munirsi di un nuovo biglietto, presentando poi domanda di rimborso al competente Ufficio territoriale della Divisione Passeggeri il quale può autorizzarlo con eventuale applicazione della trattenuta prevista.

 

 

2.4.8. BIGLIETTI PER IL TRASPORTO DI BICI AL SEGUITO DEL VIAGGIATORE

A. Viaggi isolati

A.1 Rimborso

Il rimborso per intero sia del biglietto di viaggio che del supplemento per il trasporto della bici, in caso di totale o parziale inutilizzazione, viene effettuato per una delle cause imputabili a Trenitalia riportate ai precedenti punti 2.1 e 2.2, per ordine dell’Autorità Pubblica ed in caso di rinuncia al viaggio dovuta a mancanza di posto per il trasporto della bici riscontrata nella stazione di origine del primo viaggio.

Il rimborso, a pena di decadenza, deve essere richiesto entro il secondo giorno successivo a quello del tentato viaggio.

Il biglietto di supplemento per il trasporto della bicicletta inutilizzato totalmente o parzialmente per fatto proprio del viaggiatore non è rimborsabile.

A.2. Bonus alternativo al rimborso

Il rilascio di bonus alternativo al rimborso non è ammesso.

B. Viaggi dei gruppi

B.1. Rimborso

Il rimborso per intero sia del biglietto di viaggio che del supplemento per il trasporto della bici, in caso di totale o parziale inutilizzazione, viene effettuato per una delle cause imputabili a Trenitalia riportate ai precedenti punti 2.1 e 2.2, per ordine dell’Autorità Pubblica ed in caso di rinuncia al viaggio dovuta a mancanza di posto per il trasporto della bici riscontrata nella stazione di origine del primo viaggio.

In caso di rinuncia al trasporto per fatto proprio da parte dei gruppi, purché la richiesta sia effettuata alla biglietteria abilitata della stazione di salita prima della partenza del treno, si effettua il rimborso di quanto pagato per il trasporto della bici, previa deduzione del 50% di detto importo. La tassa aggiuntiva non è rimborsabile in nessun caso.

B.2. Bonus alternativo al rimborso

Il rilascio di bonus alternativo al rimborso non è ammesso.

2.4.9. BIGLIETTI PER IL TRASPORTO DEGLI ANIMALI

A. Mancata effettuazione del viaggio per fatto imputabile a Trenitalia o per ordine dell’Autorità Pubblica

Il rimborso viene effettuato per intero in caso di totale o parziale inutilizzazione per una delle cause imputabili a Trenitalia riportate ai precedenti punti 2.1 e 2.2 o per ordine dell’Autorità Pubblica.

B. Mancata effettuazione del viaggio per rinuncia da parte del viaggiatore

B. 1. Rimborso

Il rimborso totale o parziale dei biglietti per il trasporto di piccoli animali è ammesso con la trattenuta del 20%. Non si dà luogo al rimborso se la somma da corrispondere è pari o inferiore a € 8,00.

Nel caso di rinuncia al trasporto in vagone letto dell’animale sono rimborsabili, con la trattenuta del 20%, sia il biglietto per animali sia la tassa di disinfestazione.

L’importo non rimborsabile di € 8,00 è da calcolare sull’importo complessivo del rimborso. Parimenti tale importo non rimborsabile deve essere calcolato sull’importo complessivo nel caso di richiesta di rimborso sia del biglietto del viaggiatore sia del biglietto per l’animale.

B. 2. Bonus alternativo al rimborso

Nel caso di rinuncia al trasporto dell’animale o di rinuncia al proprio viaggio e di quello dell’animale, per proprie esigenze, il viaggiatore, in alternativa al rimborso del biglietto con applicazione della trattenuta, può optare per l’emissione di un bonus di importo pari a quello del/i biglietto/i restituito/i.

Il bonus è valido per l’acquisto, entro le ore 24 del giorno antecedente quello corrispondente del sesto mese successivo alla data di emissione, di altri titoli viaggio Trenitalia, senza dare diritto al resto. I biglietti acquistati con il bonus non sono rimborsabili.

Non si dà corso all’emissione del bonus quando la somma da corrispondere per il trasporto dell’animale o quella complessiva, nel caso di rinuncia sia al viaggio del cliente sia al trasporto dell’animale, sia pari o inferiore a € 8,00, nonché nel caso di parziale utilizzazione del biglietto/i.

 

3. BIGLIETTI IN SERVIZIO CUMULATIVO ITALIANO

A. Rimborso

Le biglietterie abilitate sono autorizzate ad effettuare il rimborso totale o parziale dei biglietti del servizio cumulativo italiano ferroviario e marittimo, emessi da Trenitalia., nei casi e con i limiti previsti per i biglietti del servizio interno di cui al precedente punto 2.

Per i rimborsi parziali deve inoltre essere soddisfatta la condizione che il percorso effettuato appartenga esclusivamente a Trenitalia.

In tutti gli altri casi le domande di rimborso devono essere trasmesse, entro il giorno successivo a quello di presentazione, all’Ufficio Amministrazione, Budget e Controllo - Amministrazione e Bilancio - Contabilità Internazionale della Divisione Passeggeri con sede in Firenze.

B. Bonus alternativo al rimborso.

Il rilascio del bonus alternativo al rimborso non è ammesso.

 

4. BIGLIETTI PARTICOLARI RIVOLTI ALLA CLIENTELA ESTERA

4.1 ITALY FLEXI RAILCARD (IFR)

A.1. Rimborso

Il rimborso dei biglietti emessi all’estero deve essere richiesto alla Rete emittente. Il rimborso dei biglietti emessi in Italia può essere effettuato soltanto dagli Uffici emittenti (Aid Offices).

Il rimborso è ammesso soltanto per totale inutilizzazione dei biglietti nei seguenti casi:

  1. quando i biglietti non hanno la data di inizio di validità o quando sono stati convalidati, ma la richiesta è presentata in data anteriore al primo giorno di validità;
  2. quando la richiesta è avanzata dopo la data di inizio di validità, purché il biglietto rechi l’attestazione di biglietto non utilizzabile apposto in data anteriore al primo giorno di validità.
  3. La domanda deve essere presentata all’Ufficio di emissione entro un anno dalla data di emissione del biglietto ed il rimborso viene accordato, previa una trattenuta del 15%.

    Il rimborso per parziale inutilizzazione non è ammesso. In casi eccezionali, supportati da idonea documentazione, il rimborso parziale può essere accordato, richiedendo la preventiva autorizzazione alla Divisione Passeggeri – Internazionale.

    A. 2. Bonus alternativo al rimborso.

    Il rilascio del bonus alternativo al rimborso non è ammesso.

     

    4.2. BIGLIETTI EUROSTAR ITALIA "UPGRADING"

    Il rimborso del biglietto Eurostar Italia "Upgrading" emesso all’estero viene effettuato alle seguenti condizioni:

  4. con una trattenuta del 20% sull’importo del biglietto se la richiesta è effettuata fino all’orario di partenza riportato sul titolo di viaggio;
  5. con una trattenuta del 50% sull’importo del biglietto se la richiesta è presentata dopo l’orario di partenza del treno prenotato e fino alle 24 ore successive;
  6. nessun rimborso spetta trascorso il termine sopra indicato.
  7.  

    In ogni caso non si dà luogo al rimborso se la somma da corrispondere è pari o inferiore a € 8,00 a viaggiatore.

     

    5. BIGLIETTI IN SERVIZIO INTERNAZIONALE

    5.1. BIGLIETTI INTERNAZIONALI EMESSI IN BASE ALLA T.C.V.

    5.1.1. BIGLIETTI EMESSI IN ITALIA

    A. Mancata effettuazione del viaggio per fatto imputabile alle Imprese di trasporto

    A.1 Rimborso per totale inutilizzazione

    Il rimborso per intero in caso di totale o parziale inutilizzazione viene effettuato per una delle cause imputabili alle Imprese di trasporto riportate al precedente punto 2.1.

    La richiesta deve essere avanzata entro la validità del biglietto ed il viaggiatore deve far constatare al personale ferroviario la mancata utilizzazione al momento in cui si è verificata la circostanza che ha impedito il viaggio.

    La domanda di rimborso con le dovute attestazioni può essere presentata entro il termine di 6 mesi dalla scadenza del biglietto.

    A. 2. Rimborso per parziale inutilizzazione

    Il rimborso per intero della differenza di prezzo tra quanto pagato e quanto dovuto per il percorso effettuato viene accordato per una delle cause imputabili alle Imprese di trasporto riportate al precedente punto 2.2.

    E’ inoltre necessario che:

  8. il percorso compiuto interessi esclusivamente la rete FS;
  9. la richiesta sia fatta entro la validità del biglietto alla biglietteria della stazione in cui il viaggiatore ha interrotto il viaggio, facendo constatare al personale ferroviario la mancata prosecuzione del viaggio all’atto dell’interruzione.
  10. La domanda di rimborso con le dovute attestazioni può essere presentata entro il termine di 6 mesi dalla scadenza del biglietto.

    A.2.1. Biglietto utilizzato in classe inferiore

    Quando il viaggiatore abbia utilizzato il biglietto in classe inferiore a quella per la quale il biglietto era valido a causa di mancanza di posti disponibili si effettua il rimborso della differenza di prezzo, senza alcuna trattenuta, a condizione che il viaggiatore presenti l’attestazione rilasciatagli dal personale del treno su sua richiesta.

     

    B. Mancata effettuazione del viaggio per rinuncia da parte del viaggiatore

    B.1. Rimborso per totale inutilizzazione

    Il rimborso deve essere richiesto a qualsiasi biglietteria abilitata o all’agenzia emittente, entro la validità del biglietto e comunque prima della convalida, dopo aver fatto apporre sullo stesso la prescritta attestazione del personale ferroviario. Tale attestazione non è necessaria quando la richiesta è avanzata in data anteriore al primo giorno di validità.

    Il rimborso del biglietto convalidato è ammesso purché la richiesta del rimborso o dell’annotazione di non utilizzazione sia presentata alla biglietteria della stazione di partenza entro 30 minuti dalla convalida.

    Viene applicata la trattenuta del 20%. Non si dà corso ad alcun rimborso quando la somma da corrispondere è inferiore o pari a € 8,00 per viaggiatore.

    La domanda di rimborso con le dovute attestazioni può essere presentata entro il termine di 6 mesi dalla scadenza del biglietto.

    B.2. Rimborso per parziale inutilizzazione

    Il rimborso della differenza di prezzo tra quanto pagato e quanto dovuto per il percorso effettuato viene accordato con la trattenuta del 20% a condizione che:

  11. il percorso compiuto interessi esclusivamente la rete FS;
  12. la richiesta di rimborso venga fatta entro la validità del biglietto, facendo constatare la mancata prosecuzione del viaggio al momento dell’interruzione e comprovando debitamente la causa dell’impedimento.
  13. Non si dà corso ad alcun rimborso quando la somma da corrispondere è inferiore o pari a € 8,00 per viaggiatore.

    La domanda di rimborso con le dovute attestazioni può essere presentata entro il termine di 6 mesi dalla scadenza del biglietto.

    B 3. Bonus alternativo al rimborso.

    Il rilascio del bonus alternativo al rimborso non è ammesso.

     

    Tra i titoli di trasporto internazionali rimborsabili dalle biglietterie e dalle agenzie sono compresi quelli rilasciate dalle stesse per i viaggi in partenza dall’estero ed a destinazione dell’Italia.

     

    5.1.2. BIGLIETTI EMESSI ALL’ESTERO

    I biglietti internazionali emessi all’estero sono rimborsati dalla Rete emittente. Le stazioni, dopo aver apposto le dovute attestazioni, devono informare la clientela di tale norma.

     

    5.2 BIGLIETTI PER GRUPPI

    I biglietti internazionali per gruppi sono rimborsati secondo le norme di cui al punto 5.1.

    A. Mancata effettuazione del viaggio per fatto imputabile alle Imprese di trasporto

    Il rimborso per intero in caso di totale o parziale inutilizzazione viene effettuato per una delle cause imputabili alle Imprese di trasporto riportate ai precedenti punti 2.1 e 2.2.

    B. Mancata effettuazione del viaggio per rinuncia da parte del viaggiatore

    Il rimborso totale o parziale dei biglietti emessi in Italia avviene con una trattenuta del 20%. Non si dà luogo al rimborso se l’importo da corrispondere in è pari o inferiore a € 8,00 a viaggiatore.

    Nel caso di totale inutilizzazione del biglietto il rimborso può essere richiesto nei limiti di validità dello stesso fino al momento della convalida, dopo aver fatto apporre sul biglietto la prescritta attestazione dal personale ferroviario. Tale attestazione non è necessaria quando la richiesta è avanzata prima della data di inizio di validità.

    Il rimborso del biglietto convalidato è ammesso purché la richiesta del rimborso o dell’annotazione di non utilizzazione sia presentata alla biglietteria della stazione di partenza entro 30 minuti dalla convalida.

    Quando il biglietto sia stato utilizzato da un numero inferiore di viaggiatori per tutto o parte del percorso, il biglietto viene rimborsato a condizione che sul biglietto stesso risultino le prescritte attestazioni del personale ferroviario.

    In quest’ultimo caso il capo gruppo, l’organizzatore od un componente del gruppo può chiedere il rimborso presso un qualsiasi biglietteria abilitata.

    La richiesta di rimborso deve essere effettuata esclusivamente in forma scritta.

    B. 1. Bonus alternativo al rimborso.

    Il rilascio del bonus alternativo al rimborso non è ammesso.

    5.3. SUPPLEMENTO PER TRENI INTERNAZIONALI EUROCITY

    A. Mancata effettuazione del viaggio per fatto imputabile alle Imprese di Trasporto

    Il rimborso per intero in caso di totale o parziale inutilizzazione viene effettuato per una delle cause imputabili alle Imprese di trasporto riportate ai precedenti punti 2.1 e 2.2.

    B. Mancata effettuazione del viaggio per rinuncia da parte del viaggiatore

    B.1. Rimborso

    Il rimborso totale o parziale dei supplementi internazionali EC nel caso di rinuncia totale o parziale al viaggio per fatto proprio del viaggiatore avviene con una trattenuta del 20%. Non si dà luogo al rimborso in caso di importi da rimborsare pari o inferiori a € 8,00 a viaggiatore.

    In caso di richiesta di rimborso del bollettino di supplemento presentata unitamente a quella del titolo di viaggio, si applica una trattenuta del 20% sull’importo complessivo e non si dà luogo al rimborso se la somma da corrispondere è pari o inferiore a € 8,00.

    Nel caso di supplemento convalidato il rimborso è ammesso purché la richiesta del rimborso o dell’annotazione di non utilizzazione sia presentata alla biglietteria della stazione di partenza entro 30 minuti dalla convalida.

    Nel caso di supplemento EC con prenotazione del posto il rimborso viene effettuato:

  14. con la trattenuta del 20% quando la richiesta è presentata fino alle ore 24 del giorno antecedente la partenza del treno prenotato dalla stazione di salita del viaggiatore;
  15. con la trattenuta del 50% quando la richiesta è presentata dopo tale termine e fino alla partenza del treno prenotato.
  16. Non si dà luogo al rimborso se la somma da corrispondere è pari o inferiore a € 8,00.

    Le richieste di rimborso, con le dovute attestazioni di non utilizzazione, possono essere presentate entro il termine di sei mesi dal giorno della partenza del treno prenotato.

    Nel caso di riservazione da parte di comitive di posti a sedere su treni EC il rimborso del supplemento per rinuncia totale o parziale al viaggio dovrà essere preventivamente autorizzato dal Centro Comitive che ne ha curato la riservazione e viene effettuato con la trattenuta del 20% purché la richiesta di rimborso venga presentata almeno 15 giorni prima della partenza del treno. Nessun rimborso spetta decorso tale termine.

    B.2. Bonus alternativo al rimborso.

    Il rilascio del bonus alternativo al rimborso non è ammesso.

    5.4. BIGLIETTI EURODOMINO

    Il rimborso è ammesso per totale inutilizzazione se richiesto presso le biglietterie abilitate all’emissione prima dell’inizio di validità del biglietto. Si applica la trattenuta del 10%.

    Nel caso di richiesta dopo l’inizio di validità è necessario aver fatto apporre sul biglietto la prescritta attestazione dal personale ferroviario.

    Il rimborso per parziale utilizzazione, su esibizione delle dovute attestazioni, è ammesso in via eccezionale (malattia, incidente, ecc.). Le biglietterie dovranno trasmettere, entro il giorno successivo a quello di presentazione, all’Ufficio Amministrazione, Budget e Controllo - Amministrazione e Bilancio - Contabilità Internazionale della Divisione Passeggeri con sede a Firenze.

    Tale Ufficio effettuerà il rimborso parziale per i titoli di trasporto Euro Domino 5 giorni, 6 giorni, 7 giorni e 8 giorni trattenendo l’importo corrispondente ai giorni utilizzati (minimo 3 giorni ) più uno (per spese di amministrazione), senza applicare la trattenuta prevista del 10%. Nessun rimborso è previsto per i titoli di trasporto Euro Domino 3 giorni e 4 giorni.

    Bonus alternativo al rimborso.

    Il rilascio del bonus alternativo al rimborso non è ammesso.

    5. 5 BIGLIETTI INTER RAIL

    Il rimborso è ammesso per totale inutilizzazione se richiesto in data anteriore al primo giorno di validità del biglietto presso le biglietterie abilitate all’emissione. Si applica la trattenuta del 10%.

    Bonus alternativo al rimborso.

    Il rilascio del bonus alternativo al rimborso non è ammesso.

    5.6 RAIL PLUS

    La Carta RAILPLUS non è rimborsabile in nessun caso.

    Bonus alternativo al rimborso.

    Il rilascio del bonus alternativo al rimborso non è ammesso.

    5.7 CONDIZIONI PARTICOLARI

    Le domande di rimborso dei biglietti della gamma Eurail Passes e Eurailticket, BIJ, RIT devono essere presentate dai viaggiatori agli Uffici emittenti presso cui i biglietti sono stati acquistati. Le biglietterie abilitate, dopo aver apposte le dovute attestazioni, devono informare di ciò i richiedenti.

    La biglietteria ricevente deve trasmettere entro il giorno successivo a quello di presentazione all’Ufficio Amministrazione, Budget e Controllo - Amministrazione e Bilancio - Contabilità Internazionale della Divisione Passeggeri con Sede in Firenze le richieste di rimborso relative ai biglietti internazionali emessi in Italia, ma parzialmente utilizzati su territorio estero.

    Nel caso di biglietti emessi in Italia in base alla "Tariffa internazionale viaggiatori Italia-CSI (ex URSS), i rimborsi possono essere effettuati solo dalle stazioni abilitate a tale traffico.

    5. 7. 1 BIGLIETTI DELLA GAMMA EURAIL PASSES E EURAILTICKET

    Il rimborso dei biglietti emessi all’estero deve essere richiesto alla Rete emittente. Il rimborso dei biglietti emessi in Italia può essere effettuato soltanto dagli Uffici emittenti (Aid Offices).

    Il rimborso è ammesso soltanto per totale inutilizzazione dei biglietti nei seguenti casi:

  17. quando i biglietti non hanno la data di inizio di validità o quando sono stati convalidati, ma la richiesta è presentata in data anteriore al primo giorno di validità;
  18. quando la richiesta è avanzata dopo la data di inizio di validità, purché il biglietto rechi l’attestazione di biglietto non utilizzabile apposto in data anteriore al primo giorno di validità.

La domanda deve essere presentata all’Ufficio di emissione entro un anno dalla data di emissione del biglietto ed il rimborso viene accordato, previa una trattenuta del 15%.

Il rimborso per parziale inutilizzazione non è ammesso. In casi eccezionali, supportati da idonea documentazione, il rimborso parziale può essere accordato, richiedendo la preventiva autorizzazione alla Divisione Passeggeri – Internazionale.

5. 7. 2. BIGLIETTI RIT E BIJ

A tali biglietti si applicano le norme previste per i rimborsi dei biglietti internazionali emessi in base alla TCV di cui al precedente punto 5.1. La richiesta di rimborso deve essere presentata agli Uffici emittenti.

I biglietti RIT parzialmente utilizzati per fatto del viaggiatore non sono rimborsabili.

 

5.8 SUPPLEMENTO CUCCETTA

A.Mancata effettuazione del viaggio per fatto imputabile alle Imprese di Trasporto

Il rimborso viene effettuato per intero se il posto cuccetta non è stato utilizzato per:

  1. ritardo del treno coincidente in arrivo,
  2. ritardo di almeno un’ora sulla partenza del treno indicato sul supplemento,
  3. soppressione della carrozza cuccette
  4. assegnazione di posto cuccetta diverso da quello indicato sul supplemento,
  5. mancanza di effetti letterecci,
  6. interruzione del traffico per esigenze di servizio;

 

B. Mancata effettuazione del viaggio per rinuncia da parte del viaggiatore

B.1. Rimborso

Il rimborso viene effettuato:

  1. con una trattenuta del 20%, quando il rimborso viene richiesto entro le ore 24 del giorno precedente la partenza del treno prenotato dalla stazione da cui il supplemento è valido. Fino a 10 giorni prima della partenza del treno quando si tratta di vetture cuccette in composizione a treni TAA internazionali;
  2. con una trattenuta del 50%, quando la richiesta venga effettuata dopo tali termini e fino alla partenza del treno;
  3. nessun rimborso è ammesso dopo la partenza del treno.
  4. Nel caso di richiesta di rimborso del supplemento cuccetta presentato unitamente a quella del titolo di viaggio, l’importo complessivo non è rimborsabile se la somma da corrispondere risulta pari o inferiore a € 8,00 a viaggiatore.

    Le richieste di rimborso con le dovute attestazioni possono essere presentate entro il termine di sei mesi dal giorno della partenza del treno prenotato.

    Nel caso di viaggi di gruppi il rimborso del supplemento cuccetta, per tutti i componenti o per parte di essi, può essere richiesto fino a tre giorni prima della data di partenza indicata sul bollettino previa trattenuta del 10%. Trascorso tale termine al gruppo non spetta alcun rimborso.

    B.2. Bonus alternativo al rimborso.

    Il rilascio del bonus alternativo al rimborso non è ammesso.

     

    5.9 SUPPLEMENTO VAGONI LETTO

    A. Mancata effettuazione del viaggio per fatto imputabile alle Imprese di trasporto

    Il rimborso viene effettuato per intero se il posto cuccetta non è stato utilizzato per:

  5. ritardo del treno coincidente in arrivo,
  6. ritardo di almeno un’ora sulla partenza del treno indicato sul supplemento,
  7. soppressione della carrozza cuccette
  8. assegnazione di posto cuccetta diverso da quello indicato sul supplemento,
  9. mancanza di effetti letterecci,
  10. interruzione del traffico per esigenze di servizio.
  11.  

    B. Mancata effettuazione del viaggio per rinuncia da parte del viaggiatore

    B.1 Rimborso

    Il rimborso viene effettuato:

  12. con una trattenuta del 10%, con un minimo di € 4,00, quando il rimborso viene richiesto entro le ore 24 del giorno precedente la partenza del treno prenotato dalla stazione da cui il supplemento è valido;
  13. con una trattenuta del 50%, con un minimo di € 4,00, quando la richiesta venga effettuata dopo tali termini oppure quando l’annullamento di uno o più posti letti di un compartimento a più letti, tutti riservati con un unico bollettino, venga richiesto al personale di servizio.
  14. nessun rimborso è ammesso dopo la partenza del treno.
  15. Quando la richiesta di rimborso del supplemento VL sia presentata unitamente a quella del titolo di viaggio, l’importo complessivo non è rimborsabile se la somma da corrispondere risulta pari o inferiore a € 8,00 a viaggiatore.

    Il rimborso, con le dovute attestazioni, può essere richiesto a tutte le biglietterie abilitate e alle agenzie emittenti autorizzate entro il termine di sei mesi dal giorno della partenza del treno prenotato.

    B.2. Bonus alternativo al rimborso.

    Il rilascio del bonus alternativo al rimborso non è ammesso.

    5.9.1 SUPPLEMENTI VAGONI LETTO EMESSI IN BASE ALLA TARIFFA INTERNAZIONALE VIAGGIATORI ITALIA – CSI (ex URSS)

    A. Rimborsi

    I supplementi VL emessi in base alla Tariffa internazionale viaggiatori Italia - CSI (ex URSS) sono rimborsati integralmente, a condizione che sia riportata sul bollettino, a cura del personale ferroviario, la causa della non utilizzazione quando il viaggiatore non effettua in tutto o in parte il viaggio per causa imputabile alle Imprese di trasporto.

    Nel caso in cui al viaggiatore venga attribuito un posto di categoria inferiore a quello per il quale il bollettino è stato emesso viene rimborsata integralmente la differenza di prezzo tra le due categorie.

    Il rimborso viene effettuato con la trattenuta del 10 %:

  16. quando il viaggiatore non utilizza in tutto o in parte il supplemento VL per cause di forza maggiore (malattia, incidente) sopravvenute immediatamente prima della partenza del treno o in corso viaggio;
  17. quando il viaggiatore rinuncia al viaggio per fatto proprio e richiede l’attestazione di non utilizzazione almeno 6 ore prima della partenza del treno;
  18. quando tutti i componenti del gruppo rinunciano al viaggio, a condizione che la richiesta sia avanzata fino a sei ore prima della partenza del treno.
  19. In tutti gli altri casi il rimborso non è ammesso.

    B. Bonus alternativo al rimborso

    Il bonus alternativo al rimborso non è ammesso.

    5.10 BOLLETTINI PER IL TRASPORTO AUTO AL SEGUITO DEL VIAGGIATORE

    A. Mancata effettuazione del viaggio per fatto imputabile alle Imprese di Trasporto

    Il rimborso viene effettuato per intero se il trasporto non è stato effettuato per:

  20. ritardo di almeno un’ora sulla partenza del treno prenotato;
  21. soppressione del treno;
  22. interruzione del servizio.
  23.  

    B. Mancata effettuazione del viaggio per rinuncia da parte del viaggiatore

    B.1. Rimborso

    Il rimborso viene effettuato:

  24. con trattenuta del 10% con il minimo di € 6,00 se la richiesta è avanzata fino a 22 giorni prima della partenza;
  25. 20% con il minimo di € 15,00 se la richiesta è avanzata da 21 a 7 giorni prima della partenza;
  26. 30% con il minimo di € 15,00 se la richiesta è avanzata dal 6° giorno fino alla partenza del treno;
  27. 50%, con il minimo di € 20,00 se l’auto non viene spedita o la richiesta non venga avanzata prima della partenza del treno.
  28. Le richieste di rimborso con le dovute attestazioni, possono essere avanzate entro il termine di sei mesi dal giorno della prenotazione.

    In caso di disdetta parziale di un trasporto viene rimborsata la differenza tra la somma pagata ed il prezzo afferente al percorso effettuato, applicando per ogni bollettino non utilizzato o parzialmente utilizzato le trattenute sopra citate.

    Le richieste di rimborso parziale devono essere inoltrate all’Ufficio Amministrazione, Budget e Controllo - Amministrazione e Bilancio - Contabilità Internazionale della Divisione Passeggeri con sede in Firenze.

    B.2. Bonus alternativo al rimborso.

    Il rilascio del bonus alternativo al rimborso non è ammesso.

    C. Biglietti smarriti, distrutti o rubati

    In caso di biglietti smarriti, distrutti o rubati il viaggiatore può avanzare apposita domanda al competente Ufficio territoriale della Divisione Passeggeri per ottenere il duplicato del biglietto stesso oppure il rimborso delle somme pagate.

    A tale domanda deve essere allegata tutta la documentazione probatoria (denuncia all’Autorità di polizia ed eventuale altra documentazione aggiuntiva).

    Trattandosi di biglietti nominativi, contenenti l’indicazione del tipo e del numero di targa dell’autovettura, se esiste la possibilità di un riscontro immediato con i biglietti emessi, Trenitalia - Divisione Passeggeri - Marketing (fax 06/44105255), può autorizzare il rilascio di un duplicato del biglietto originario senza prezzo.

    Quando il riscontro immediato non è possibile o risulta intempestivo, il viaggiatore deve essere invitato a munirsi di un nuovo biglietto, presentando poi domanda di rimborso al competente Ufficio territoriale della Divisione Passeggeri il quale può autorizzarlo con eventuale applicazione della trattenuta prevista.

    5. 11. BIGLIETTI PER IL TRASPORTO DI BICI AL SEGUITO DEL VIAGGIATORE

    A. Mancata effettuazione del viaggio per fatto imputabile alle Imprese di Trasporto

    Il rimborso per intero in caso di totale o parziale inutilizzazione viene effettuato per una delle cause imputabili alle Imprese di trasporto riportate ai precedenti punti 2.1 e 2.2.

     

    B. Mancata effettuazione del viaggio per rinuncia da parte del viaggiatore

    Nel caso di rinuncia totale al viaggio da parte del viaggiatore, il biglietto di supplemento per il trasporto della bicicletta in servizio internazionale è rimborsabile con trattenuta di € 5,00 a bicicletta, a cura della biglietteria emittente.

    Nel caso in cui il biglietto per gruppi sia utilizzato da un numero inferiore di viaggiatori il rimborso è effettuato dalla biglietteria abilitata della stazione emittente applicando la trattenuta di € 5,00 per bicicletta. Qualora il rimborso sia richiesto a viaggio ultimato la domanda deve essere inviata all’Ufficio Amministrazione, Budget e Controllo - Amministrazione e Bilancio - Contabilità Internazionale della Divisione Passeggeri di Firenze che provvederà ad effettuare la regolarizzazione fra quanto pagato per le biciclette tassate in partenze e quello dovuto per le biciclette effettivamente trasportate, applicando le trattenute previste.

     

    5.12 BIGLIETTI ARTESIA

    I rimborsi dei biglietti a prezzo di mercato sono ammessi secondo le condizioni previste per le diverse tariffe.

    Non è ammesso il rimborso del biglietto parzialmente utilizzato per fatto proprio del viaggiatore.

    Nel caso di rimborso per parziale inutilizzazione per fatto imputabile alle Imprese di trasporto, le richieste di rimborso dovranno essere inviate all’Ufficio Amministrazione, Budget e Controllo - Amministrazione e Bilancio - Contabilità Internazionale della Divisione Passeggeri con sede a Firenze.

    Il biglietto può essere rimborsato unicamente nel Paese della rete di emissione.

    5.13 BIGLIETTI CISALPINO AG

    A. Mancata effettuazione del viaggio per fatto imputabile alle Imprese di trasporto

    Il rimborso del bollettino di supplemento internazionale Cisalpino AG viene effettuato per intero se il trasporto non è stato effettuato per:

  29. ritardo di almeno un’ora sulla partenza del treno prenotato;
  30. sostituzione del materiale ETR con materiale ordinario;
  31. ritardo del treno nella stazione di arrivo superiore a 30 minuti;
  32. soppressione del treno;
  33. interruzione del servizio;
  34.  

    B. Mancata effettuazione del viaggio per rinuncia da parte del viaggiatore

    B.1. Rimborso.

    Il rimborso del bollettino di supplemento internazionale Cisalpino viene effettuato:

  35. con la trattenuta del 20% quando la richiesta è presentata fino alle ore 24 del giorno antecedente la partenza del treno prenotato dalla stazione di salita del viaggiatore;
  36. con la trattenuta del 50% quando la richiesta è presentata dopo tale termine e fino alla partenza del treno prenotato.
  37. nessun rimborso è ammesso dopo la partenza del treno.

In ogni caso non si dà luogo al rimborso se la somma da corrispondere è pari o inferiore a € 8,00 a viaggiatore.

 

B.2. Bonus alternativo al rimborso.

Il rilascio del bonus alternativo al rimborso non è ammesso.

5.14. BIGLIETTI A PREZZO GLOBALE E BIGLIETTI CON POSTI A SEDERE DEL TRENO SALVADOR DALI’

 

A. Mancata effettuazione del viaggio per fatto imputabile alle Imprese di trasporto

I biglietti sono rimborsati per intero, se il bollettino non è stato utilizzato per causa imputabile alla ferrovia.

Le richieste di rimborso debbono essere presentate esclusivamente presso le biglietterie abilitate all’emissione di tali biglietti e dotati di terminale per la prenotazione.

B. Mancata effettuazione del viaggio per rinuncia da parte del viaggiatore

B.1. Rimborso

Il rimborso è effettuato:

  1. con una trattenuta del 10% , se la richiesta viene rivolta prima della partenza del treno dalla stazione di salita del viaggiatore;
  2. con una trattenuta del 50%, se la richiesta viene rivolta dopo la partenza del treno dalla stazione di salita del viaggiatore.

 

In quest’ultimo caso la richiesta deve essere inviata a Trenitalia - Divisione Passeggeri - Amministrazione, Budget e Controllo - Amministrazione e Bilancio - Contabilità Internazionale - Viale Spartaco Lavagnini, 58 - 50129 Firenze.

 

B.2. Bonus alternativo al rimborso.

Il rilascio del bonus alternativo al rimborso non è ammesso.